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RTI in servizi e forniture: il principio di corrispondenza non si applica
IN SINTESI Il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza 29 luglio 2026 n. 4771, ribadisce un principio consolidato dal Consiglio di Stato (sent. n. 9599/2025): il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, si applica solo agli appalti di lavori, non a servizi e forniture. Negli appalti di servizi (come la riscossione tributi) e forniture, la stazione appaltante può legittimamente prevedere che i requisiti siano posseduti “dal raggruppamento nel complesso”, senza vincolare ciascuna impresa a una quota di esecuzione corrispondente alla propria qualificazione. Il caso: l’esclusione contestata dal RTI aggiudicatario del servizio di riscossione tributi La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, dell̵...
IN SINTESI Il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza 29 luglio 2026 n. 4771, ribadisce un principio consolidato dal Consiglio di Stato (sent. n. 9599/2025): il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, si applica solo agli appalti di lavori, non a servizi e forniture. Negli appalti di servizi (come la riscossione tributi) e forniture, la stazione appaltante può legittimamente prevedere che i requisiti siano posseduti “dal raggruppamento nel complesso”, senza vincolare ciascuna impresa a una quota di esecuzione corrispondente alla propria qualificazione. Il caso: l’esclusione contestata dal RTI aggiudicatario del servizio di riscossione tributi La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, dell̵...
Stazioni Appaltanti Qualificate: a Marzo 2026 Sono 3.919
IN SINTESI Al 31 marzo 2026 le amministrazioni qualificate ai sensi del sistema previsto dal Codice dei Contratti Pubblici sono 3.919: il 18,1% solo per “Lavori”, il 21,8% solo per “Servizi e forniture” e il 60,1% per entrambi i settori. In termini assoluti, 3.066 enti risultano qualificati per “Lavori” e 3.210 per “Servizi e forniture”. La quota di istanze respinte oscilla tra il 9,2% e il 12,5%, in linea con il primo biennio. Il livello massimo di qualificazione riguarda oltre il 60% degli enti nel settore Lavori e il 58% in Servizi e forniture, con percentuali molto più alte per le centrali di committenza. Il dato più rilevante per gli operatori è il divario tra Comuni piccoli e grandi: fino al 31% delle istanze dei Comuni sotto i 15mila abitanti risulta non qualificato nel settore Servizi e forniture. Il quadro generale della quali...
IN SINTESI Al 31 marzo 2026 le amministrazioni qualificate ai sensi del sistema previsto dal Codice dei Contratti Pubblici sono 3.919: il 18,1% solo per “Lavori”, il 21,8% solo per “Servizi e forniture” e il 60,1% per entrambi i settori. In termini assoluti, 3.066 enti risultano qualificati per “Lavori” e 3.210 per “Servizi e forniture”. La quota di istanze respinte oscilla tra il 9,2% e il 12,5%, in linea con il primo biennio. Il livello massimo di qualificazione riguarda oltre il 60% degli enti nel settore Lavori e il 58% in Servizi e forniture, con percentuali molto più alte per le centrali di committenza. Il dato più rilevante per gli operatori è il divario tra Comuni piccoli e grandi: fino al 31% delle istanze dei Comuni sotto i 15mila abitanti risulta non qualificato nel settore Servizi e forniture. Il quadro generale della quali...
La modifica delle quote di esecuzione dei lavori non sana un’offerta incompleta...
IN SINTESI La modifica delle quote di esecuzione dei lavori tra le imprese di un raggruppamento temporaneo, ammessa in fase esecutiva dall'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, non può sanare un'offerta che indica quote incomplete, inesatte o non coperte dai requisiti di qualificazione. Lo ha stabilito il TAR Sicilia, Catania, Sez. V, con la sentenza n. 2277 del 28 luglio 2026. L'impegno a eseguire l'appalto secondo una determinata ripartizione deve essere già definito al momento della partecipazione alla gara e non è integrabile tramite soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio competitorum. Il principio del risultato non prevale sulla parità di trattamento tra concorrenti. Il principio di diritto: le quote di esecuzione vanno definite nell'offerta Il tema centrale della pronuncia riguarda la modifica delle quote di esecuzione dei lavori al...
IN SINTESI La modifica delle quote di esecuzione dei lavori tra le imprese di un raggruppamento temporaneo, ammessa in fase esecutiva dall'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, non può sanare un'offerta che indica quote incomplete, inesatte o non coperte dai requisiti di qualificazione. Lo ha stabilito il TAR Sicilia, Catania, Sez. V, con la sentenza n. 2277 del 28 luglio 2026. L'impegno a eseguire l'appalto secondo una determinata ripartizione deve essere già definito al momento della partecipazione alla gara e non è integrabile tramite soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio competitorum. Il principio del risultato non prevale sulla parità di trattamento tra concorrenti. Il principio di diritto: le quote di esecuzione vanno definite nell'offerta Il tema centrale della pronuncia riguarda la modifica delle quote di esecuzione dei lavori al...
Sviamento della causa del finanziamento pubblico: perché il Comune di Agrigento...
```html IN SINTESI Con la delibera n. 294 del 21 luglio 2026 l'ANAC ha rivolto un formale richiamo al Comune di Agrigento per la cattiva gestione di un finanziamento di 4,9 milioni di euro del Fondo Complementare al PNRR. L'ente aveva ottenuto le risorse per riqualificare 35 immobili comunali del rione Santa Croce, ma le ha destinate a un progetto strutturalmente diverso — l'esproprio e la demolizione-ricostruzione di un comparto in larga parte privato — senza autorizzazione della Regione. Il profilo più grave è lo sviamento della causa del finanziamento pubblico: la Regione ha revocato l'intero contributo e chiesto la restituzione dell'anticipazione, con una perdita consolidata di risorse pubbliche a fronte di un'opera mai realizzata. Sviamento della causa del finanziamento pubblico: il principio affermato da ANAC Il caso del Comune di Agrigento offre una lezione netta a RUP e ...
```html IN SINTESI Con la delibera n. 294 del 21 luglio 2026 l'ANAC ha rivolto un formale richiamo al Comune di Agrigento per la cattiva gestione di un finanziamento di 4,9 milioni di euro del Fondo Complementare al PNRR. L'ente aveva ottenuto le risorse per riqualificare 35 immobili comunali del rione Santa Croce, ma le ha destinate a un progetto strutturalmente diverso — l'esproprio e la demolizione-ricostruzione di un comparto in larga parte privato — senza autorizzazione della Regione. Il profilo più grave è lo sviamento della causa del finanziamento pubblico: la Regione ha revocato l'intero contributo e chiesto la restituzione dell'anticipazione, con una perdita consolidata di risorse pubbliche a fronte di un'opera mai realizzata. Sviamento della causa del finanziamento pubblico: il principio affermato da ANAC Il caso del Comune di Agrigento offre una lezione netta a RUP e ...
Vizio comune alle offerte in gara: la censura è inammissibile per contraddittorietà...
IN SINTESI L’ANAC, con la delibera n. 287 del 14 luglio 2026, ha accertato che un Comune della Ciociaria ha affidato per sedici volte in cinque anni, sempre in via diretta e sempre allo stesso operatore, il servizio di raccolta rifiuti, per un importo complessivo di 651.000 euro. L’Autorità ha rilevato frazionamento artificioso dell’appalto, violazione del principio di rotazione, carenze nella programmazione degli acquisti e un ulteriore affidamento diretto disposto all’operatore uscente dopo che questo si era classificato ultimo in graduatoria in una gara aperta. ANAC ha invitato il Comune a recedere dall’affidamento illegittimo e a stipulare il contratto con il vincitore della gara. Il caso: 16 affidamenti diretti in cinque anni allo stesso operatore L’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione trae origine dalla segnalazione qualif...
IN SINTESI L’ANAC, con la delibera n. 287 del 14 luglio 2026, ha accertato che un Comune della Ciociaria ha affidato per sedici volte in cinque anni, sempre in via diretta e sempre allo stesso operatore, il servizio di raccolta rifiuti, per un importo complessivo di 651.000 euro. L’Autorità ha rilevato frazionamento artificioso dell’appalto, violazione del principio di rotazione, carenze nella programmazione degli acquisti e un ulteriore affidamento diretto disposto all’operatore uscente dopo che questo si era classificato ultimo in graduatoria in una gara aperta. ANAC ha invitato il Comune a recedere dall’affidamento illegittimo e a stipulare il contratto con il vincitore della gara. Il caso: 16 affidamenti diretti in cinque anni allo stesso operatore L’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione trae origine dalla segnalazione qualif...
Affidamento diretto reiterato allo stesso operatore: l’ANAC ferma il Comune...
IN SINTESI L’ANAC, con la delibera n. 287 del 14 luglio 2026, ha accertato che un Comune della Ciociaria ha affidato per sedici volte in cinque anni, sempre in via diretta e sempre allo stesso operatore, il servizio di raccolta rifiuti, per un importo complessivo di 651.000 euro. L’Autorità ha rilevato frazionamento artificioso dell’appalto, violazione del principio di rotazione, carenze nella programmazione degli acquisti e un ulteriore affidamento diretto disposto all’operatore uscente dopo che questo si era classificato ultimo in graduatoria in una gara aperta. ANAC ha invitato il Comune a recedere dall’affidamento illegittimo e a stipulare il contratto con il vincitore della gara. Il caso: 16 affidamenti diretti in cinque anni allo stesso operatore L’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione trae origine dalla segnalazione qualif...
IN SINTESI L’ANAC, con la delibera n. 287 del 14 luglio 2026, ha accertato che un Comune della Ciociaria ha affidato per sedici volte in cinque anni, sempre in via diretta e sempre allo stesso operatore, il servizio di raccolta rifiuti, per un importo complessivo di 651.000 euro. L’Autorità ha rilevato frazionamento artificioso dell’appalto, violazione del principio di rotazione, carenze nella programmazione degli acquisti e un ulteriore affidamento diretto disposto all’operatore uscente dopo che questo si era classificato ultimo in graduatoria in una gara aperta. ANAC ha invitato il Comune a recedere dall’affidamento illegittimo e a stipulare il contratto con il vincitore della gara. Il caso: 16 affidamenti diretti in cinque anni allo stesso operatore L’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione trae origine dalla segnalazione qualif...
Criteri di gara che favoriscono l’operatore uscente sono illegittimi
IN SINTESI Con il parere di precontenzioso n. 244 del 24 giugno 2026, ANAC ha dichiarato illegittimi i criteri di una gara che, di fatto, favorivano l’operatore economico uscente. Il caso riguarda l’affidamento in concessione del servizio di riscossione di IMU, TARI, CUP e sanzioni del Codice della Strada nel Comune di Misiliscemi (TP), gestito dalla stazione unica di committenza del Comune di Erice. Sotto accusa: un sub-criterio tecnico che premiava sportelli e personale già attivi entro 70 km, e un requisito di partecipazione che imponeva la presenza in organico di un “Dirigente”. ANAC ha chiarito che entrambe le previsioni, se non giustificate da esigenze organizzative documentate, vanno espunte in autotutela oppure riformulate come requisiti di esecuzione, per non ledere la concorrenza e la par condicio tra i concorrenti. Il caso: la gara per la riscossione...
IN SINTESI Con il parere di precontenzioso n. 244 del 24 giugno 2026, ANAC ha dichiarato illegittimi i criteri di una gara che, di fatto, favorivano l’operatore economico uscente. Il caso riguarda l’affidamento in concessione del servizio di riscossione di IMU, TARI, CUP e sanzioni del Codice della Strada nel Comune di Misiliscemi (TP), gestito dalla stazione unica di committenza del Comune di Erice. Sotto accusa: un sub-criterio tecnico che premiava sportelli e personale già attivi entro 70 km, e un requisito di partecipazione che imponeva la presenza in organico di un “Dirigente”. ANAC ha chiarito che entrambe le previsioni, se non giustificate da esigenze organizzative documentate, vanno espunte in autotutela oppure riformulate come requisiti di esecuzione, per non ledere la concorrenza e la par condicio tra i concorrenti. Il caso: la gara per la riscossione...
Consorzio stabile: l’offerta è valida anche senza la firma della consorziata...
In sintesi Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 1077/2026, ha stabilito che l’offerta economica di un consorzio stabile resta valida anche se manca la sottoscrizione digitale della consorziata designata come esecutrice, purché sia stata regolarmente firmata dal legale rappresentante del consorzio. La volontà negoziale espressa in gara è imputabile unitariamente al consorzio stabile, che costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica e l’unico referente contrattuale della stazione appaltante. La firma mancante della consorziata, in questo caso, è stata quindi qualificata come carenza sanabile tramite soccorso istruttorio, non come causa di esclusione. La decisione richiama precedenti conformi del Consiglio di Stato e del TAR Lazio Latina. Il caso: firma mancante della consorziata e soccorso istruttorio Il disciplinare di gara oggetto della controversia richiedeva...
In sintesi Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 1077/2026, ha stabilito che l’offerta economica di un consorzio stabile resta valida anche se manca la sottoscrizione digitale della consorziata designata come esecutrice, purché sia stata regolarmente firmata dal legale rappresentante del consorzio. La volontà negoziale espressa in gara è imputabile unitariamente al consorzio stabile, che costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica e l’unico referente contrattuale della stazione appaltante. La firma mancante della consorziata, in questo caso, è stata quindi qualificata come carenza sanabile tramite soccorso istruttorio, non come causa di esclusione. La decisione richiama precedenti conformi del Consiglio di Stato e del TAR Lazio Latina. Il caso: firma mancante della consorziata e soccorso istruttorio Il disciplinare di gara oggetto della controversia richiedeva...
Obbligo dichiarativo negli appalti: nessun filtro valutativo per l’operatore...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V, 24 luglio 2026, n. 6078, ribadisce che l’operatore economico non ha alcun potere di selezionare autonomamente i fatti da dichiarare alla stazione appaltante. Ogni circostanza oggettivamente idonea a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità deve essere comunicata, indipendentemente dalla valutazione soggettiva del concorrente sulla sua gravità. L’omissione dichiarativa, anche se non dolosa, integra il grave illecito professionale previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, perché impedisce alla stazione appaltante di esercitare la valutazione demandatale dalla legge. Il principio si fonda sui doveri di fiducia e buona fede introdotti dagli artt. 2 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici. Il caso deciso dal Consiglio di Stato La vicenda trae origine dall’ammissione in gara di...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V, 24 luglio 2026, n. 6078, ribadisce che l’operatore economico non ha alcun potere di selezionare autonomamente i fatti da dichiarare alla stazione appaltante. Ogni circostanza oggettivamente idonea a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità deve essere comunicata, indipendentemente dalla valutazione soggettiva del concorrente sulla sua gravità. L’omissione dichiarativa, anche se non dolosa, integra il grave illecito professionale previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, perché impedisce alla stazione appaltante di esercitare la valutazione demandatale dalla legge. Il principio si fonda sui doveri di fiducia e buona fede introdotti dagli artt. 2 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici. Il caso deciso dal Consiglio di Stato La vicenda trae origine dall’ammissione in gara di...
Censimento patrimonio ICT della PA: cosa devono fare gli enti entro il 30 settembre...
In sintesi Il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione, promosso da AgID insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, obbliga tutte le amministrazioni centrali e locali a mappare hardware, software e servizi digitali sulla piattaforma PA digitale 2026, nella sezione “Adempimenti e questionari”. La scadenza per la generalità degli enti è fissata al 30 settembre 2026; scuole e università potranno accedere a partire da settembre, con tempistiche dedicate ancora da comunicare. Al termine della compilazione, il rappresentante legale o il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) deve sottoscrivere con firma digitale un’attestazione di veridicità dei dati inseriti. I risultati confluiranno nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA e nelle strategie di razionalizzazione della spesa e di cyber resilienza. Il quadro normati...
In sintesi Il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione, promosso da AgID insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, obbliga tutte le amministrazioni centrali e locali a mappare hardware, software e servizi digitali sulla piattaforma PA digitale 2026, nella sezione “Adempimenti e questionari”. La scadenza per la generalità degli enti è fissata al 30 settembre 2026; scuole e università potranno accedere a partire da settembre, con tempistiche dedicate ancora da comunicare. Al termine della compilazione, il rappresentante legale o il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) deve sottoscrivere con firma digitale un’attestazione di veridicità dei dati inseriti. I risultati confluiranno nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA e nelle strategie di razionalizzazione della spesa e di cyber resilienza. Il quadro normati...
Clausole restrittive nella gara: ANAC ordina l’annullamento del bando
In sintesi Con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, ANAC ha imposto l’annullamento in autotutela di una gara europea per il servizio di igiene urbana in un comune dell’area vesuviana, del valore di 10.226.927 euro e durata triennale. L’Autorità ha ritenuto che la lex specialis contenesse clausole ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, tali da configurare una “grave violazione” ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici. Il Comune, non qualificato per gestire la procedura, aveva delegato la gara a una centrale unica di committenza, che dovrà ora rideterminarsi entro 20 giorni, pena l’impugnazione degli atti da parte della stessa ANAC davanti al giudice amministrativo. Il caso: la gara per il servizio di igiene urbana bocciata da ANAC La vicenda riguarda una procedura aperta telematica di rilievo europeo per lR...
In sintesi Con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, ANAC ha imposto l’annullamento in autotutela di una gara europea per il servizio di igiene urbana in un comune dell’area vesuviana, del valore di 10.226.927 euro e durata triennale. L’Autorità ha ritenuto che la lex specialis contenesse clausole ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, tali da configurare una “grave violazione” ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici. Il Comune, non qualificato per gestire la procedura, aveva delegato la gara a una centrale unica di committenza, che dovrà ora rideterminarsi entro 20 giorni, pena l’impugnazione degli atti da parte della stessa ANAC davanti al giudice amministrativo. Il caso: la gara per il servizio di igiene urbana bocciata da ANAC La vicenda riguarda una procedura aperta telematica di rilievo europeo per lR...
I chiarimenti di gara non possono modificare i requisiti di partecipazione
In sintesi ANAC, con la delibera n. 270 del 7 luglio 2026, ha stabilito che i chiarimenti pubblicati da una stazione appaltante durante una gara possono solo interpretare in modo univoco una clausola del bando, non modificarne il contenuto sostanziale. Nel caso del servizio di portierato del Comune di Maddaloni (Caserta, importo 1.078.827 euro), la stazione appaltante aveva ampliato tramite chiarimenti il periodo utile per comprovare il requisito di capacità tecnica (da tre a dieci anni) e aggiunto un requisito di fatturato non previsto nel disciplinare. Per ANAC si tratta di una modifica non consentita della lex specialis, che impone la sospensione della procedura, la riapertura dei termini e la ripubblicazione degli atti nelle forme previste per il bando. Il caso: il servizio di portierato del Comune di Maddaloni Il Comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, aveva indetto una pro...
In sintesi ANAC, con la delibera n. 270 del 7 luglio 2026, ha stabilito che i chiarimenti pubblicati da una stazione appaltante durante una gara possono solo interpretare in modo univoco una clausola del bando, non modificarne il contenuto sostanziale. Nel caso del servizio di portierato del Comune di Maddaloni (Caserta, importo 1.078.827 euro), la stazione appaltante aveva ampliato tramite chiarimenti il periodo utile per comprovare il requisito di capacità tecnica (da tre a dieci anni) e aggiunto un requisito di fatturato non previsto nel disciplinare. Per ANAC si tratta di una modifica non consentita della lex specialis, che impone la sospensione della procedura, la riapertura dei termini e la ripubblicazione degli atti nelle forme previste per il bando. Il caso: il servizio di portierato del Comune di Maddaloni Il Comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, aveva indetto una pro...